DIA, SCIA, CIL, CILA o Permesso di Costruire?
Per i lavori di manutenzione ordinaria è sufficiente che, l’avente diritto, presenti una Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.), su apposita modulistica predisposta da Comune.
Per quelli di manutenzione straordinaria, che però non prevedano interventi sulle strutture, è invece richiesta la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.).
Sarà quindi necessario l’intervento di un tecnico abilitato che asseveri, appunto, mediante un’apposita relazione, che l’intervento è conforme a tutte le normative vigenti in materia e alleghi gli elaborati di progetto che lo descrivano. Nel caso in cui l’intervento di manutenzione straordinaria non sia tra quelli per i quali è sufficiente una Cila, bisognerà invece presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).
La Scia è richiesta anche per interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo. Tale procedura è stata introdotta di fatto in sostituzione della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) ma, quest’ultima, continua in realtà ad esistere, in virtù dell’autonomia legislativa di Regioni e Comuni, che prevedono procedure diverse.
Per questo motivo, molte amministrazioni comunali richiedono ancora la Dia per interventi come il cambio di destinazione d’uso o la demolizione e ricostruzione, con sagoma e volume diverse dall’esistente. In alcuni casi è richiesta anche per interventi di ampliamento o sopraelevazione (quindi, di fatto nuove costruzioni), se disciplinati da piani urbanistici attuativi o in attuazione del Piano Casa.
Il Permesso di Costruire, infine, va richiesto per interventi edilizi “pesanti”, come nuove costruzioni o ristrutturazione urbanistica.
Tempi: da valutare
da € 500,00
Il Testo Unico dell’Edilizia (d.p.r. 380/2001), all’articolo 3, che si intitola proprio Definizioni degli interventi edilizi, comma 1, così descrive i vari interventi che si possono realizzare in edilizia:
a) interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. (…)
e) interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. (…)
f) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.